Quotidiano Giuridico

Fascicolo Sanitario Elettronico e data breach sulle credenziali di accesso: chi ne risponde?

12/11/2025 -

L’evoluzione digitale del sistema sanitario, culminata nell’istituzione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), ha profondamente trasformato la gestione dei dati sanitari, portandola su un piano squisitamente digitale. L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. I Civile, n. 27558 del 15 ottobre 2025, affronta per la prima volta in sede di legittimità il tema della responsabilità per un data breach relativo alle credenziali di accesso al FSE, chiarendo i criteri di imputazione della titolarità del trattamento dei dati personali e delimitando la sfera di responsabilità tra Regione/Provincia autonoma e Azienda sanitaria locale. La pronuncia assume rilievo perchè chiarisce i ruoli e le responsabilità in tema di FSE di coloro i quali sono chiamati a garantire la conformità dei sistemi di autenticazione e gestione degli accessi, in un contesto regolatorio in costante evoluzione — dal GDPR al recente Regolamento (UE) 2025/237 sullo Spazio europeo dei dati sanitari (EHDS).

Mantenimento non dovuto: padre rimborsato per le somme versate al figlio già autosufficiente

12/11/2025 -

Il Tribunale di Roma, sentenza 20 agosto 2025, n. 11885, dopo aver dichiarato con sentenza parziale lo scioglimento del matrimonio tra le parti, esonerava il padre dall’obbligo di mantenimento del figlio a decorrere dalla data della domanda, condannando il genitore convivente con il figlio a restituire al genitore obbligato, quanto versatole da quest’ultimo a titolo di contributo, accoglieva la domanda di riconoscimento dell’assegno divorzile formulato dalla moglie che assumeva di essersi sempre dedicata alla gestione della casa e del figlio, revocava inoltre, l’assegnazione della casa coniugale in ragione della sopravvenuta autosufficienza del figlio maggiorenne.

Molestie telefoniche: la possibilità di bloccare il contatto sgradito non esclude il reato

12/11/2025 - Rileva il carattere invasivo del mezzo impiegato, non la possibilità per il destinatario di interrompere la condotta illecita (Cassazione, sentenza n. 32770/2025)

IPSOA Quotidiano

Sostituzione del consigliere sospeso: in quali casi?

12/11/2025 - Con il pronto ordini n. 106 dell’11 novembre 2025, il CNDCEC ha chiarito che ad incidere sul diritto di elettorato passivo alla carica di consigliere dell’Ordine è esclusivamente la circostanza che il soggetto sia stato raggiunto da una sospensione dall’esercizio della professione che sia ancora in corso alla data di presentazione delle liste. Non rilevano invece le sospensioni inflitte negli ultimi cinque anni i cui effetti siano cessati alla data di presentazione delle liste. Con il pronto ordini n. 106 dell’11 novembre 2025, il CNDCEC ha chiarito che ad incidere sul diritto di elettorato passivo alla carica di consigliere dell’Ordine è esclusivamente la circostanza che il soggetto sia stato raggiunto da una sospensione dall’esercizio della professione che sia ancora in corso alla data di presentazione delle liste. Non rilevano invece le sospensioni inflitte negli ultimi cinque anni i cui effetti siano cessati alla data di presentazione delle liste.

Accollo del debito d'imposta altrui senza compensazione dei crediti

12/11/2025 - Con la risposta a interpello n. 291 del 12 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che l'accollo, in ambito tributario, è consentito unicamente al verificarsi della seguente condizione: il debito dell'accollato deve essere estinto senza che si ricorra all'utilizzo della compensazione di crediti facenti capo al soggetto accollante. Con la risposta a interpello n. 291 del 12 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che l'accollo, in ambito tributario, è consentito unicamente al verificarsi della seguente condizione: il debito dell'accollato deve essere estinto senza che si ricorra all'utilizzo della compensazione di crediti facenti capo al soggetto accollante.

Italia-USA: il trattamento fiscale della liquidazione del Fondo pensione

12/11/2025 - Con la risposta a interpello n. 290 del 12 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che poiché la tassazione applicata negli Stati Uniti d'America all'importo percepito quale liquidazione del Fondo pensione non è ritenuta conforme alle disposizioni convenzionali, al fine di rimediare alla doppia imposizione, occorra presentare alle competenti autorità fiscali statunitensi un'apposita istanza di rimborso della ritenuta operata e, in caso di rigetto di tale istanza, ricorrere, ove ne sussistano i presupposti di ammissibilità, alle disposizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del Trattato internazionale, in materia di ''Procedura amichevole'', lamentando un'imposizione non conforme alle disposizioni convenzionali. Con la risposta a interpello n. 290 del 12 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che poiché la tassazione applicata negli Stati Uniti d'America all'importo percepito quale liquidazione del Fondo pensione non è ritenuta conforme alle disposizioni convenzionali, al fine di rimediare alla doppia imposizione, occorra presentare alle competenti autorità fiscali statunitensi un'apposita istanza di rimborso della ritenuta operata e, in caso di rigetto di tale istanza, ricorrere, ove ne sussistano i presupposti di ammissibilità, alle disposizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del Trattato internazionale, in materia di ''Procedura amichevole'', lamentando un'imposizione non conforme alle disposizioni convenzionali.

Patente a crediti, badge nei cantieri, controlli INL: la nuova ricetta per la sicurezza sul lavoro

12/11/2025 - Attestato di conformità e controlli INL, badge digitale per i dipendenti delle imprese che operano nei cantieri edili, nonché modifiche alla patente a crediti. Sono alcune delle misure introdotte dal <a target="_blank" title="decreto Salute e Sicurezza" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/11/03/salute-sicurezza-lavoro-g-u-novita-imprese">decreto Salute e Sicurezza</a> (<a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. n. 1592025" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000992470SOMM">D.L. n. 159/2025</a>) per rafforzare la vigilanza sui lavori in appalto e subappalto e contenere gli infortuni. Ma anche l’obbligo di pubblicazione delle offerte di lavoro sul SIISL per accedere agli incentivi. Quali sono le altre novità? Attestato di conformità e controlli INL, badge digitale per i dipendenti delle imprese che operano nei cantieri edili, nonché modifiche alla patente a crediti. Sono alcune delle misure introdotte dal decreto Salute e Sicurezza (D.L. n. 159/2025) per rafforzare la vigilanza sui lavori in appalto e subappalto e contenere gli infortuni. Ma anche l’obbligo di pubblicazione delle offerte di lavoro sul SIISL per accedere agli incentivi. Quali sono le altre novità?

Assunzioni a tempo indeterminato: nuovo esonero contributivo per il 2026

12/11/2025 - L’art. 37 del <a target="_blank" title="DdL di Bilancio 2026" href="https://www.ipsoa.it/speciali/legge-bilancio">DdL di Bilancio 2026</a> (A.S. 1689) introduce un esonero contributivo strutturale per le assunzioni a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, rivolto in particolare ai giovani, alle donne e ai lavoratori provenienti da condizioni occupazionali svantaggiate. La misura conferma la centralità del contratto a tempo indeterminato come forma “ordinaria” di lavoro, superando la logica degli incentivi episodici e temporanei. Per accedere al beneficio, le imprese devono rispettare condizioni specifiche, tra cui regolarità contributiva, incremento occupazionale netto e assenza di licenziamenti per mansioni equivalenti. Check list, esempi e indicazioni operative possono essere di aiuto per valutare la sostenibilità dell’assunzione stabile. L’art. 37 del DdL di Bilancio 2026 (A.S. 1689) introduce un esonero contributivo strutturale per le assunzioni a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, rivolto in particolare ai giovani, alle donne e ai lavoratori provenienti da condizioni occupazionali svantaggiate. La misura conferma la centralità del contratto a tempo indeterminato come forma “ordinaria” di lavoro, superando la logica degli incentivi episodici e temporanei. Per accedere al beneficio, le imprese devono rispettare condizioni specifiche, tra cui regolarità contributiva, incremento occupazionale netto e assenza di licenziamenti per mansioni equivalenti. Check list, esempi e indicazioni operative possono essere di aiuto per valutare la sostenibilità dell’assunzione stabile.

Trasparenza retributiva negli USA: impatti regolatori e gestionali per le imprese

12/11/2025 - L’espansione del quadro normativo in materia di trasparenza retributiva negli Stati Uniti segna un importante cambio di paradigma nella governance aziendale e nella gestione delle risorse umane. Ciò che in passato era considerato un segnale volontario di equità interna è oggi divenuto, in molte giurisdizioni, un vero e proprio obbligo giuridico che incide direttamente sulle pratiche di selezione, promozione e remunerazione del personale. L’adozione di politiche di trasparenza non costituisce dunque più soltanto una scelta etica, ma si configura come un fattore strategico di competitività in un mercato del lavoro sempre più attento ai principi di equità, inclusione e fiducia reciproca. Quali sono la struttura e la ratio delle norme statunitensi sulla trasparenza retributiva e sul divieto di richiedere informazioni circa la retribuzione pregressa? E quali implicazioni gestionali comportano per le imprese multinazionali, in particolare attenzione per quelle italiane? L’espansione del quadro normativo in materia di trasparenza retributiva negli Stati Uniti segna un importante cambio di paradigma nella governance aziendale e nella gestione delle risorse umane. Ciò che in passato era considerato un segnale volontario di equità interna è oggi divenuto, in molte giurisdizioni, un vero e proprio obbligo giuridico che incide direttamente sulle pratiche di selezione, promozione e remunerazione del personale. L’adozione di politiche di trasparenza non costituisce dunque più soltanto una scelta etica, ma si configura come un fattore strategico di competitività in un mercato del lavoro sempre più attento ai principi di equità, inclusione e fiducia reciproca. Quali sono la struttura e la ratio delle norme statunitensi sulla trasparenza retributiva e sul divieto di richiedere informazioni circa la retribuzione pregressa? E quali implicazioni gestionali comportano per le imprese multinazionali, in particolare attenzione per quelle italiane?

Revisori EL: pubblicato il parere sulla proposta di bilancio di previsione 2026-2028

04/11/2025 - Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) e la Fondazionale Nazionale dei Commercialisti (FNC), in collaborazione con l'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali (Ancrel), hanno reso disponibile lo schema di “Parere dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2026-2028" aggiornato con le disposizioni normative e di prassi emanate fino alla data della presente pubblicazione oltre alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, attualmente in discussione alla Camera. Il documento non è vincolante, ma si pone come valido supporto all’attività di vigilanza dei professionisti fornendo tutti i riferimenti normativi, le indicazioni di prassi e le avvertenze per un’azione di controllo del revisore completa ed efficace, a presidio degli equilibri di bilancio e dell'evoluzione della gestione delle entrate e delle spese. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) e la Fondazionale Nazionale dei Commercialisti (FNC), in collaborazione con l'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali (Ancrel), hanno reso disponibile lo schema di “Parere dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2026-2028" aggiornato con le disposizioni normative e di prassi emanate fino alla data della presente pubblicazione oltre alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, attualmente in discussione alla Camera. Il documento non è vincolante, ma si pone come valido supporto all’attività di vigilanza dei professionisti fornendo tutti i riferimenti normativi, le indicazioni di prassi e le avvertenze per un’azione di controllo del revisore completa ed efficace, a presidio degli equilibri di bilancio e dell'evoluzione della gestione delle entrate e delle spese.

Revisori enti locali: come iscriversi nell'elenco 2026

04/11/2025 - Il Ministero dell’Interno ha definito le modalità per l’iscrizione e il mantenimento nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali valido dal 1° gennaio 2026. Entro il termine del 16 dicembre 2025, i revisori già iscritti devono confermare i requisiti richiesti tramite procedura telematica, inclusi crediti formativi e incarichi triennali svolti presso enti locali; i nuovi candidati possono presentare domanda online, dichiarando il possesso dei requisiti e l’assenza di cause ostative. L’accesso avviene tramite identità digitale e l’invio della domanda è confermato da una comunicazione PEC. L’Amministrazione effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni; in caso di dati non verificabili o difformi, si procederà alla cancellazione o al declassamento. I soggetti cancellati non potranno accettare incarichi nell’anno di riferimento e, se già nominati, dovranno cessare l’attività. Il Ministero dell’Interno ha definito le modalità per l’iscrizione e il mantenimento nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali valido dal 1° gennaio 2026. Entro il termine del 16 dicembre 2025, i revisori già iscritti devono confermare i requisiti richiesti tramite procedura telematica, inclusi crediti formativi e incarichi triennali svolti presso enti locali; i nuovi candidati possono presentare domanda online, dichiarando il possesso dei requisiti e l’assenza di cause ostative. L’accesso avviene tramite identità digitale e l’invio della domanda è confermato da una comunicazione PEC. L’Amministrazione effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni; in caso di dati non verificabili o difformi, si procederà alla cancellazione o al declassamento. I soggetti cancellati non potranno accettare incarichi nell’anno di riferimento e, se già nominati, dovranno cessare l’attività.

Oneri di smantellamento e ripristino: dal trattamento contabile alla rilevanza fiscale

03/11/2025 - I principi contabili nazionali prevedono che l’impatto a conto economico degli oneri di smantellamento e ripristino siano imputati, sotto forma di ammortamenti, agli esercizi in cui il cespite rilascia la sua utilità. Il <a target="_blank" title="D.M. MEF del 27 giugno 2025" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/07/14/gu-coordinamento-oic-determinazione-base-imponibile-ires-irap">D.M. MEF del 27 giugno 2025</a>, che ha dettato le disposizioni di coordinamento tra gli aggiornamenti ai principi contabili <a target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 16" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000842773SOMM">OIC 16</a> e <a target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 31" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000842766SOMM">OIC 31</a> e le regole di determinazione della base imponibile IRES e IRAP, attribuisce efficacia ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione dei fatti aziendali, anche in deroga alle disposizioni del TUIR. Pertanto, ciò che risulta dal conto economico civilistico e dall'applicazione di corretti principi contabili, vale anche ai fini della determinazione della base imponibile, salvo diversa disposizione. I principi contabili nazionali prevedono che l’impatto a conto economico degli oneri di smantellamento e ripristino siano imputati, sotto forma di ammortamenti, agli esercizi in cui il cespite rilascia la sua utilità. Il D.M. MEF del 27 giugno 2025, che ha dettato le disposizioni di coordinamento tra gli aggiornamenti ai principi contabili OIC 16 e OIC 31 e le regole di determinazione della base imponibile IRES e IRAP, attribuisce efficacia ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione dei fatti aziendali, anche in deroga alle disposizioni del TUIR. Pertanto, ciò che risulta dal conto economico civilistico e dall'applicazione di corretti principi contabili, vale anche ai fini della determinazione della base imponibile, salvo diversa disposizione.

Bonus elettrodomestici: dal 18 novembre 2025, al via la presentazione delle domande

12/11/2025 - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il decreto 12 novembre 2025 con cui indica i termini di apertura dei termini per le istanze, da parte degli utenti finali, relative al contributo ("bonus") elettrodomestici. In particolare il decreto stabilisce che, dalle ore 7.00 di martedì 18 novembre i consumatori potranno presentare la domanda di adesione tramite l’app IO oppure sul sito dedicato www.bonuselettrodomestici.it. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il decreto 12 novembre 2025 con cui indica i termini di apertura dei termini per le istanze, da parte degli utenti finali, relative al contributo ("bonus") elettrodomestici. In particolare il decreto stabilisce che, dalle ore 7.00 di martedì 18 novembre i consumatori potranno presentare la domanda di adesione tramite l’app IO oppure sul sito dedicato www.bonuselettrodomestici.it.

FER 2: aggiornate le regole operative

12/11/2025 - Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il decreto direttoriale 11 novembre 2025, n. 64, che aggiorna le regole operative del <a target="_blank" class="rich-legge" title="DM 19 giugno 2024" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000968148SOMM">DM 19 giugno 2024</a> (FER 2) relative agli incentivi per impianti a fonti rinnovabili innovative o con costi di generazione elevati. Tra le principali modifiche, al paragrafo 4.2 viene precisato che i soggetti che rinunciano entro dodici mesi alla posizione utile in graduatoria e partecipano successivamente con lo stesso impianto non potranno ottenere una tariffa superiore a quella rinunciata, ridotta del 5%. Tali disposizioni sono integrate anche nel modello di istanza di partecipazione alle procedure competitive (Allegato 1.b). L’aggiornamento mira a garantire maggiore trasparenza e stabilità nel sistema di incentivazione delle rinnovabili. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il decreto direttoriale 11 novembre 2025, n. 64, che aggiorna le regole operative del DM 19 giugno 2024 (FER 2) relative agli incentivi per impianti a fonti rinnovabili innovative o con costi di generazione elevati. Tra le principali modifiche, al paragrafo 4.2 viene precisato che i soggetti che rinunciano entro dodici mesi alla posizione utile in graduatoria e partecipano successivamente con lo stesso impianto non potranno ottenere una tariffa superiore a quella rinunciata, ridotta del 5%. Tali disposizioni sono integrate anche nel modello di istanza di partecipazione alle procedure competitive (Allegato 1.b). L’aggiornamento mira a garantire maggiore trasparenza e stabilità nel sistema di incentivazione delle rinnovabili.

Bonus ZES Unica 2025: compilazione della comunicazione integrativa

12/11/2025 - Dal 18 novembre al 2 dicembre 2025 le imprese che hanno presentato all’Agenzia delle Entrate, dal 31 marzo al 30 maggio 2025, la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ZES unica Mezzogiorno, devono inviare la comunicazione integrativa che attesta gli investimenti realizzati entro il 15 novembre 2025. La mancata presentazione della comunicazione integrativa comporta la decadenza dal credito d'imposta. A cosa fare attenzione nella compilazione del modello? Dal 18 novembre al 2 dicembre 2025 le imprese che hanno presentato all’Agenzia delle Entrate, dal 31 marzo al 30 maggio 2025, la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ZES unica Mezzogiorno, devono inviare la comunicazione integrativa che attesta gli investimenti realizzati entro il 15 novembre 2025. La mancata presentazione della comunicazione integrativa comporta la decadenza dal credito d'imposta. A cosa fare attenzione nella compilazione del modello?

Sicurezza dei prodotti e delle norme di mercato dell'UE: la Commissione Europea chiede pareri

12/11/2025 - La Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica su due iniziative per rafforzare il quadro normativo dell’UE in materia di sicurezza dei prodotti, alla luce della digitalizzazione, del commercio elettronico e della crescente diffusione di beni ricondizionati. La prima riguarda la revisione del sistema che disciplina l’accesso al mercato, la marcatura CE e la valutazione di conformità, con l’obiettivo di semplificare la documentazione, chiarire il trattamento dei prodotti ricondizionati e rendere più coerenti i controlli, riducendo gli oneri amministrativi e favorendo sostenibilità e concorrenza leale. La seconda iniziativa concerne il regolamento sulla vigilanza del mercato, per valutare l’efficacia delle autorità e delle dogane nell’applicazione delle norme e rafforzare il coordinamento contro i prodotti non sicuri o non conformi. La raccolta di pareri sarà aperta fino al 4 febbraio 2026 e porterà all’elaborazione di un nuovo atto legislativo europeo sui prodotti, previsto per il terzo trimestre 2026. La Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica su due iniziative per rafforzare il quadro normativo dell’UE in materia di sicurezza dei prodotti, alla luce della digitalizzazione, del commercio elettronico e della crescente diffusione di beni ricondizionati. La prima riguarda la revisione del sistema che disciplina l’accesso al mercato, la marcatura CE e la valutazione di conformità, con l’obiettivo di semplificare la documentazione, chiarire il trattamento dei prodotti ricondizionati e rendere più coerenti i controlli, riducendo gli oneri amministrativi e favorendo sostenibilità e concorrenza leale. La seconda iniziativa concerne il regolamento sulla vigilanza del mercato, per valutare l’efficacia delle autorità e delle dogane nell’applicazione delle norme e rafforzare il coordinamento contro i prodotti non sicuri o non conformi. La raccolta di pareri sarà aperta fino al 4 febbraio 2026 e porterà all’elaborazione di un nuovo atto legislativo europeo sui prodotti, previsto per il terzo trimestre 2026.

PEC amministratori: le indicazioni di Unioncamere sulle nuove regole

12/11/2025 - Unioncamere ha pubblicato le prime <a target="_blank" title="indicazioni operative" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/11/12/pec-amministratori-societa-nuove-regole-scadenza-entro-31-dicembre-2025">indicazioni operative</a> sulla comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori dopo che il <a target="_blank" title="decreto legge Salute e Sicurezza" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/11/03/salute-sicurezza-lavoro-g-u-novita-imprese">decreto legge Salute e Sicurezza</a> è intervenuto disponendo su due aspetti che erano rimasti da chiarire: la possibilità di utilizzare la pec della società e l’ordinarietà o perentorietà del termine del 31 dicembre 2025. Lo stesso decreto legge era intervenuto anche sui soggetti destinatari del nuovo obbligo. Lasciando però alcuni dubbi da risolvere. Unioncamere ha pubblicato le prime indicazioni operative sulla comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori dopo che il decreto legge Salute e Sicurezza è intervenuto disponendo su due aspetti che erano rimasti da chiarire: la possibilità di utilizzare la pec della società e l’ordinarietà o perentorietà del termine del 31 dicembre 2025. Lo stesso decreto legge era intervenuto anche sui soggetti destinatari del nuovo obbligo. Lasciando però alcuni dubbi da risolvere.

PEC amministratori società: nuove regole e scadenza entro il 31 dicembre 2025

11/11/2025 - Con comunicato dell’11 novembre 2025, Unioncamere segnala le novità introdotte dall’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 13" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000992470ART25">art. 13</a> del <a target="_blank" class="rich-legge" title="Decreto Legge n. 1592025" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000992470SOMM">Decreto Legge n. 159/2025</a>, in vigore dal 31 ottobre, sull’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese il domicilio digitale (PEC) degli amministratori. La norma restringe il perimetro dei soggetti obbligati: devono adempiere l’amministratore unico, l’amministratore delegato o, in sua assenza, il Presidente del CdA, nelle società di capitali, cooperative e consortili. Restano esclusi amministratori di società di persone e altri incarichi societari. È vietata la coincidenza tra PEC dell’amministratore e quella dell’impresa. Il termine per la comunicazione è fissato al 31 dicembre 2025. Il mancato adempimento comporta sanzioni da 206 a 2.064 euro. La sola comunicazione della PEC comporta esenzione da diritti di segreteria e bollo. Con comunicato dell’11 novembre 2025, Unioncamere segnala le novità introdotte dall’art. 13 del Decreto Legge n. 159/2025, in vigore dal 31 ottobre, sull’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese il domicilio digitale (PEC) degli amministratori. La norma restringe il perimetro dei soggetti obbligati: devono adempiere l’amministratore unico, l’amministratore delegato o, in sua assenza, il Presidente del CdA, nelle società di capitali, cooperative e consortili. Restano esclusi amministratori di società di persone e altri incarichi societari. È vietata la coincidenza tra PEC dell’amministratore e quella dell’impresa. Il termine per la comunicazione è fissato al 31 dicembre 2025. Il mancato adempimento comporta sanzioni da 206 a 2.064 euro. La sola comunicazione della PEC comporta esenzione da diritti di segreteria e bollo.

Speciali

Pace fiscale

Fonte: ipsoa.it

Reddito di cittadinanza

Fonte: ipsoa.it

Quota 100 e pensioni 2019

Fonte: ipsoa.it

Fattura elettronica

Fonte: ipsoa.it

Tariffe Inail 2019

Fonte: ipsoa.it

Auto: ecotassa e bonus 2019

Fonte: ipsoa.it

Fondo Garanzia PMI

Fonte: ipsoa.it